
La giurisprudenza negli ultimi anni si è leggermente inasprita nei confronti delle controversie relative al mobbing, soprattutto in ambito militare.
Il motivo di tale orientamento, risiede quasi sempre nella mancanza di elementi che testimonino la natura lesiva delle condotte denunciate.
Come nel caso della sentenza n. 97/2021 del T.A.R. Lombardia – Sez. III, in cui il ricorrente aveva denunciato una serie di condotte che lo hanno portato a contrarre una sindrome ansioso depressiva.
Tra le condotte denunciate, vi era anche una richiesta di trasferimento e la richiesta di svolgere delle mansioni non congrue alle competenze del ricorrente.
Secondo il Giudice però:
“la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte dal ricorrente (e accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singolarmente, elementi di criticità o episodi di conflittualità sul luogo di lavoro, non consente di individuare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere esorbitante e unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro, necessario ai fini della configurabilità del mobbing” .
Nel dettaglio, il Giudice avrebbe dichiarato insufficienti le prove che accertino la natura lesiva delle richieste formulate al ricorrente.
Sentenza positiva per un ex dipendente della Guardia di Finanza
Diverso epilogo ha avuto la sentenza n. 883/2018 del T.A.R. Veneto – Sez. I, che vedeva in aula un ex dipendente della Guardia di Finanza contro il Ministero delle Finanze.
Il ricorrente, ex esponente della GDF, è stato posto in congedo assoluto dall' 11 settembre 2013 per accertata infermità.
L’infermità contratta dal ricorrente, anche in questa occasione era una sindrome ansioso-depressiva reattiva all’ambiente lavorativo conflittuale.
Tale sindrome sarebbe derivata da una serie di comportamenti illeciti e richieste, effettuati nei confronti del dipendente. Tra questi troviamo anche un trasferimento e una serie di eventi.
Uno di questi si verificò nell’agosto del 2009, giorno in cui il ricorrente veniva insistentemente invitato dal Comandante di Sezione, con modalità rovinose per la sua serenità familiare, ad interrompere le ferie ed a rientrare in servizio.
Inoltre, una volta rientrato, il ricorrente apprendeva della comunicazione al Comando, dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.
Grazie ad una perizia medico legale, depositata in atti, in Giudice ha potuto accertare che la causa della sindrome depressiva contratta dal ricorrente, fosse dovuta proprio ai comportamenti vessatori del suo Comandante.
Per questo, il Giudice ha condannato l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente.
(fonte)
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